Contenzioso tributario
Il contenzioso tributario è la procedura attraverso cui il contribuente può contestare un atto impositivo o di riscossione notificato dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti. Si tratta di un percorso complesso che richiede competenze tecniche, conoscenza normativa e tempestività nelle azioni.
Proteggere gli interessi del cliente è la priorità del nostro Studio: vantiamo una consolidata esperienza nell’assistenza e rappresentanza in tutte le fasi del contenzioso, dalla prevenzione alla risoluzione.
Fase precontenziosa
Lo Studio assiste i contribuenti già nella fase preventiva, fornendo supporto in caso di verifiche fiscali, gestione di avvisi di accertamento, comunicazioni di irregolarità e avvisi bonari.
Verifiche fiscali
Le verifiche fiscali sono attività di controllo condotte dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza per accertare la correttezza dei comportamenti tributari dei contribuenti. Possono svolgersi in due modi: con un accesso diretto nei locali dell’impresa o dello studio, oppure “a tavolino”, tramite richiesta di documentazione. Gli esiti della verifica possono essere diversi: può chiudersi senza rilievi, oppure portare alla contestazione di irregolarità che danno origine a un avviso di accertamento.
In pratica, il contribuente deve essere pronto a gestire la verifica con documenti ordinati e aggiornati, mantenendo sempre un atteggiamento collaborativo ma consapevole dei propri diritti.
Avvisi bonari
Gli avvisi bonari (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; art. 54-bis DPR 633/1972) sono comunicazioni di irregolarità che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente quando, in fase di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni, emergono errori o differenze tra quanto dichiarato e quanto risulta all’Amministrazione.
Consentono al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione con sanzioni ridotte, scegliendo se pagare o contestare l’irregolarità con chiarimenti e documenti; in mancanza di tali adempimenti entro i termini, l’importo viene iscritto a ruolo e riscosso con cartella di pagamento comprensiva delle sanzioni piene.
Avvisi di accertamento
L’avviso di accertamento è lo strumento principale con cui l’Amministrazione procede a recuperare tributi che ritiene evasi o non correttamente dichiarati.
Gli avvisi hanno la forma di atto impositivo ed esecutivo: non sono solo una contestazione, ma costituiscono anche titolo esecutivo. se non impugnato entro 60 giorni, diventa definitivo e avvia la riscossione.
Dal punto di vista operativo il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha diverse possibilità:
- accettarlo e pagare, usufruendo di riduzioni delle sanzioni se paga entro termini brevi.
- ricercare un accordo con l’amministrazione finanziaria mediante l’accertamento con adesione o la conciliazione.
- impugnarlo davanti al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica, contestando i rilievi.
Gestione atti e interpelli
Lo Studio fornisce assistenza in ogni rapporto con l’Amministrazione finanziaria, incluse le pratiche di interpello
L’interpello rappresenta un’istanza formale che il contribuente può rivolgere all’Agenzia delle Entrate al fine di ottenere un chiarimento ufficiale circa l’interpretazione e l’applicazione di una specifica disposizione tributaria a un caso concreto.
Rappresentanza in giudizio
Il commercialista è abilitato a fornire assistenza tecnica in ogni grado di giudizio davanti alle Corti di Giustizia Tributaria (ex Commissioni Tributarie).
Pertanto, munito di procura, ha il potere di:
- redigere e depositare il ricorso introduttivo;
- curare tutti gli atti successivi (memorie, documenti, controdeduzioni);
- partecipare alle udienze, discutendo la causa;
- proporre istanze cautelari o di sospensione della riscossione;
- impugnare le sentenze davanti al giudice di secondo grado.
Studio Commercialista
Dott. Walter Fracchia - Milano
FAQ - domande e risposte su: Contenzioso tributario
È obbligatorio farmi assistere da un professionista abilitato nelle controversie tributarie?
Dipende. L’assistenza tecnica da parte di un professionista abilitato è obbligatoria per le controversie di valore superiore a 3.000 euro; tuttavia, il nostro Studio raccomanda di avvalersi di tale supporto in ogni caso, al fine di garantire una tutela efficace e completa
In caso di interpello, la risposta fornita da Agenzia delle Entrate è vincolante?
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate è vincolante solo per l’Amministrazione stessa, per cui non potrà chiederti di comportarti diversamente rispetto a quanto ti ha indicato.
Il contribuente invece non è obbligato a seguire la risposta: può anche scegliere una diversa interpretazione. Tuttavia, se decide di attenersi alle indicazioni dell’Agenzia, beneficia della tutela piena contro sanzioni e interessi, anche qualora la stessa successivamente modifichi il proprio orientamento.
Quali atti si possono impugnare?
Gli atti impugnabili in sede di ricorso tributario sono indicati dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
In sintesi, il contribuente può proporre ricorso contro tutti gli atti dell’Amministrazione finanziaria, dell’Agente della riscossione e di altri enti impositori che incidono direttamente sulla sua posizione fiscale.
Ecco i principali:
- avvisi di accertamento e avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.
- provvedimenti che irrogano sanzioni (anche se autonomi rispetto all’accertamento).
- ruoli e cartelle di pagamento notificati dall’agente della riscossione.
- avvisi di mora (oggi sostituiti dagli atti di intimazione di pagamento).
- iscrizioni di ipoteca sugli immobili e fermi amministrativi sui beni mobili registrati.
- rifiuto espresso o tacito di rimborso di tributi, sanzioni o interessi.
- dinieghi o revoche di agevolazioni (es. benefici fiscali, regimi speciali).
- ogni altro atto per il quale la legge preveda espressamente l’autonoma impugnabilità.
È importante ricordare che la giurisprudenza ha ampliato l’elenco, consentendo di impugnare anche atti atipici che, pur non menzionati espressamente, producono effetti sostanziali analoghi a quelli previsti dall’art. 19 (principio della “impugnabilità atipica”).
Quanto tempo ho per fare ricorso?
Di regola, 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Posso trovare un accordo con l’amministrazione finanziaria?
Sì, mediante due strumenti: l’accertamento con adesione e la conciliazione. l’accertamento con adesione, si svolge in sede amministrativa prima dell’eventuale processo e consente di concordare l’imposta dovuta beneficiando della riduzione delle sanzioni; la conciliazione tributaria interviene invece in corso di giudizio portando ad una rideterminazione degli importi dovuti, nonché alla riduzione delle sanzioni richieste.
Contenzioso tributario: gli articoli e gli approfondimenti

Proin et massa ultrices.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec quis suscipit ante. In a varius ex, quis interdum lorem. Curabitur venenatis orci eu tortor auctor

Donec quis suscipit ante.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec quis suscipit ante. In a varius ex, quis interdum lorem. Curabitur venenatis orci eu tortor auctor

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec quis suscipit ante. In a varius ex, quis interdum lorem. Curabitur venenatis orci eu tortor auctor